Horror et amor diabolicus / 5

L'inizio del dramma persecutorio

Paolo Aldo Rossi - Ordinario di Storia del Pensiero Scientifico, Università di Genova

Per un lungo periodo, i dubbi sul carattere ereticale delle pratiche legate alla stregoneria, fecero sì che le condanne fossero miti e rette dal buon senso e dalla tolleranza. Nei Registri dell'inquisitore Jacques Fournier, che risalgono alla prima metà del '300, sono ancora rarissimi i procedimenti contro la magia; tuttavia si andava già delineando un tracciato di pensiero estremamente pericoloso. A grandi passi ci si avvicinava alla prima metà del '400 e iniziava ad oscurarsi il sole della ragione.

Goya, Allà và eso, Dandateci dunque

Allà và eso, Dandateci dunque (da Los Caprichos di F. Goya).

Negli anni immediatamente susseguenti la pubblicazione della bolla Super illius specula il vescovo di Novara, Giovanni de Plotis, dominus in spiritualibus et temporalibus, si trovò a giudicare una donna originaria della città lacustre di Orta dell'imputazione di stregoneria. Nonostante l'esistenza di una confessione in cui la donna dichiarava di aver adorato il diavolo, dileggato la Santa Croce e ucciso bambini tramite incantesimi e fascinazioni, il vescovo resta incerto sul modo di trattare giuridicamente il caso e quindi invita il massimo dei giuristi dell'epoca: Bartolo di Sassoferrato, a fornire un consulto chiaro ed autorevole, in modo da sciogliere qualsivoglia dubbio in materia. Il grande canonista perugino accetta l'incarico, ma posto di fronte allo specifico si trova a sollevare più problemi e perplessità di quanti in realtà non fosse prima stato in grado di scioglierne. Egli inizia con una citazione assolutamente dirimente, in quanto tratta della lex divina: il Vangelo.

Se qualcuno di voi si staccherà da me, sarà preso e gettato via come in tralci della vite e disseccato verrà dato da ardere nel fuoco

Quindi appellandosi alla lex Gabinia, tratta l'offesa e il dileggio del Salvatore come crimine di lesa maestà e infine, rifacendosi alla lex Cornelia de sicariis et veneficiis, dichiara che

la strega, in quanto omicida, deve morire.

Ma, di fronte alla pena da comminare, figlio di una cultura ancor mite e tollerante, la stessa che aveva fatto affermare a S. Tommaso:

[...] da parte della Chiesa vi deve essere misericordia per chi ha sbagliato e intende convertirsi. Per questa ragione non vi sia condanna né dopo il primo né dopo il secondo richiamo, ma se in seguito costui perseverasse ancora, la Chiesa non potendo più sperare più nella sua conversione, dovrà provvedere alla salute degli altri scomunicandolo e separandolo dalla comunità in modo che, lasciato al braccio secolare, sia messo a morte[1]

Bartolo dichiara:

Ma qualora questa strega si pentisse e tornasse alla fede cattolica, pronta ad abiurare il proprio errore in pubblico, davanti al Vescovo di Novara, allora si dovrebbe risparmiarle le pene temporali e la morte terrena (nel caso che senza frapporre tempo dopo la scoperta dell'errore sia tornata alla fede e in lei siano chiari i segni di pentimento, in questo caso non v'è dubbio che le si deve risparmiare la vita) [...] Dove fosse ammesso, invece, che questa sia stata omicida, neppure con il pentimento sfuggirebbe alla pena, ma riguardo al fatto se sia stata omicida o meno, mi rimetto al giudizio della Santa Chiesa[2].

Circa quest'ultimo problema va messo in rilievo il fatto che qualche paragrafo prima il giurista perugino aveva tenuto a puntualizzare che

Se le streghe possano nuocere col tatto o con lo sguardo, fino a procurar morte, mi rimetto alla santa madre Chiesa e ai sacri teologi,

lasciando chiaramente intendere che al "sentito dire" [sic!] egli personalmente non dava alcun credito, ma in quanto giurista non era suo compito trattare una questione di tal fatta.

Questo è un, punto di enorme importanza. Fintantoché i teologi non avranno sciolto la questione affermando decisamente la piena realtà dei poteri malefici delle streghe. l'unica possibilità di incriminazione resterà l'assimilazione fra eresia e stregoneria; una strada che, benché fosse già stata imboccata, non aveva ancora trovato, neppure fra gli inquisitori più accaniti, adepti così diligenti da farne l'unità di misura giuridica. Nel 1378 l'inquisitore generale d'Aragona, Nicholas Eymerich stila una guida all'azione processuale: il Directorium Inquisitorum che, riaggiornato nel Cinquecento da Francisco Pena, resterà, accanto al Malleus Maleficarum, uno dei capisaldi del diritto canonico sulla stregoneria. Ma a differenza di quanto si sostiene nel terribile manuale quattrocentesco dei due domenicani tedeschi, in quest'opera appare chiarissimo come il cammino verso l'identificazione fra eretico e strega, sia ancora alle primissime battute e non possieda la forza sufficiente per fungere da vero e proprio calibro teologico-giuridico.

In primo luogo tale manuale distingue fra le forme di stregoneria eretiche e quelle soltanto superstiziose, caratterizza le prime come demonolatrie e demonodulie e, anche qui distingue ulteriormente fra il caso di apostasia e quello di eresia (la quale non è un fatto individuale, ma come corruzione della fede, è sempre un fatto sociale). Inoltre, in perfetta coerenza con la mentalità giuridica medievale, eleva a principale problema legale non le "malefatte" delle streghe (difficili da provare e, a volte, anche da credere), ma la fellonia di chi tradendo il suo Signore, rende l'homagium e istituisce un nuovo patto vassallatico con Satana, suo tradizionale nemico, Come per Bartolo, anche per il domenicano spagnolo la realtà del potere stregonico deve essere provata, mentre la lesa maestà e la rottura del patto battesimale sono sufficientemente chiari.

Ma anche in presenza di forte sospetto di eresia, l'indicazione dell'azione procedurale è, tutto sommato, intenzionata dal buon senso e dalla tolleranza.

Quando non si disponga dell'assoluta certezza circa l'uso di queste pratiche (sia che il mago non confessi, sia che non si riescano a portare prove a suo carico) ma vi siano solo indizi, occorre valutarli con molta attenzione. Se sono tali da giustificare un forte sospetto di eresia, bisogna ottenere il tipo di abiura previsto per il sospetto grave, se gli indizi sono leggeri, si richiederà un' abiura per sospetto lieve.

Se gli indizi non fossero chiari e non vi fosse altra testimonianza che la voce pubblica, ci si contenti di infliggere al sospetto una penitenza canonica. In caso di dubbio sul carattere ereticale delle pratiche l'inquisitore non se ne occuperà[3].

Circa i dubbi sul carattere ereticale delle pratiche val la pena di ricordare come lo stesso papa Giovanni XXII, il primo che intenzionalmente lanciò la crociata contro le streghe, si dimostrava, almeno formalmente e probabilmente per artificio retorico, tanto incerto in merito a tale questione da interpellare i teologi e l'episcopato affinché gli risolvessero il problema, definendo se certe attività stregoniche fossero da reputarsi eretiche o soltanto superstiziose.

Il che, come si è già sufficientemente analizzato in precedenza, rappresenta il confine fra crimine sociale e colpa morale:

Il papa chiedeva se fosse eretico battezzare le immagini con acqua secondo la liturgia della Chiesa o commettere qualsiasi atto irrazionale per realizzare dei malefici, e se i colpevoli di tali gesti fossero da giudicare come eretici o solo come sortilegi e in che modo debbano nel primo e nel secondo caso essere puniti; secondo, se il sacerdote che amministra a qualcuno un secondo battesimo in modo superstizioso e sacrilego, nella credenza che in questo modo si ottiene la forza di guarire dall'epilessia, fosse eretico o solo sacrilego; terzo, se coloro che ricevono l'eucaristia per valersene per fare dei malefici o dei sortilegi sono da punire come eretici, quarto, se coloro che sacrificano ai demoni o ne hanno intenzione e per mezzo di tale sacrificio sforzano la loro volontà a fare un atto che desideravano ottenere per mezzo dell'aiuto del diavolo sono da considerarsi eretici o solo sortilegi[4].

Anche se possiamo considerare come estremamente probabile che il questionario papale avesse lo scopo di spingere l'"intelligenza" cattolica a rispondere affermativamente sulla perfetta identità fra pratiche stregoniche e pratiche ereticali, resta il fatto che Giacomo di Cahors non ebbe immediata soddisfazione alle sue nevrosi persecutorie. La crociata del papa avignonese non avrà mai un vero e proprio carattere di continuità e capillarità e, tutto sommato, dopo la sua morte perderà gran parte dell'interesse che aveva indotto negli inquisitori.

Nella Practica inquisitionis hereticae pravitatis Bernardo Gui, il terribile domenicano nemico dell'eresia pauperistica, tratta della questione stregoneria in un solo capitolo e ponendo costantemente l'accento sul tempo in cui è accaduto il fatto, quasi a ribadire che dopo l'indicazione papale egli si trova a dover trattare da eretici coloro che fino ad allora aveva spregiato come superstiziosi.

Goya, Volaverunt

Volaverunt (da Los Caprichos di F. Goya).

Nei Registri dell'inquisitore Jacques Fournier, divenuto papa con il nome di Benedetto XII, sono rarissimi i casi di procedimenti contro la magia, mentre per quei pochi ricordati, vedi il procedimento contro Beatrice di Planissolas e un prete suo amante, con cui praticava sortilegi appresi dagli ebrei, la condanna è di una mitezza impressionante: un anno di prigione e l'obbligo di portare per tutta la vita il segno dell'infamia cucito sulle vesti.

Siamo ben lontani dall'esortazione allo sterminio con il quale Bernardino da Siena dilettava il suo uditorio:

E però dico che la dove se ne può trovare niuna che sia incantatrice o maliarda, o incanta tori o streghe, fate che siano tutte messe in isterminio per tal modo che se ne perdi il seme; ch'io vi prometto che se non se ne fa un poco di sacrificio a Dio, voi ne vedrete vendetta ancora grandissima sopra a le vostre case e sopra a la vostra città. E scrivarovelo ancora con le lacrime agli ochi che la cagione dei danni vostri sarà in parte questa[5].

Mentre invece, con un equilibrio del tutto opposto ai furori sanguigni di Bernardino, un altro grande predicatore, Jacopo Passavanti inaugurava un tracciato di pensiero ben più pericoloso e passibile in futuro di dare i terribili frutti che il frate senese reclamava immediatamente: anche se la strega non è in grado di compiere l'azione malefica, quel che conta perché sia colpevole di eresia è l'intenzione. In altre parole, anche se non fosse provata la colpa sul piano dell'esito penale, basta e avanza il "peccato mortale" dell'aver voluto intenzionalmente nuocere col favore di Satana. La potenza devastatrice di quest'idea non venne però immediatamente compresa e di conseguenza si continuò a ricercare le prove dell'azione malefica.

La cosa non era facile. Andavano abbattute due immani muraglie: quella canonica rappresentata dal Canon Episcopi e quella filosofica costruita sulla definizione aristotelica di natura. In merito alla prima già s'è detto abbondantemente e si tratterà soltanto di vedere con quali capziose argomentazioni si opererà alla sua demolizione. In merito alla seconda lasciamo la parola ad Arnaldo da Villanova nel De improbatione maleficiorum:

Se qualcuno afferma che si può costringere uno spirito maligno a dare certe risposte o a fare del male a qualcuno, si risponde ragionando in questo modo: l'uomo che riesce a costringere lo spirito maligno agisce o per virtù propria o per virtù di qualcun altro. Di virtù propria non è possibile, perché la virtù è del corpo o dell'anima o di tutte e due insieme. Ma nessuna virtù di sostanza corporale può agire in sostanza incorporale, in quanto tra di esse non c'è quel rapporto che dovrebbe esistere tra colui che agisce e colui che sopporta. Ma anche la virtù dell'anima non può fare una simile azione, in parte perché o è, appunto, l'anima o è di sostanza intellettuale, in parte perché è congiunta alla sostanza corporale. Quindi nessun uomo può agire su di uno spirito.

E a Ruggero Bacone nell'Epistola fratris Rogerii Baconis de secretis operibus artis et naturae et de nullitate magiae:

Tutto ciò che è fuori dall'operare di natura o di arte, o non è umano, oppure è soltanto il risultato di trucchi e inganni.

Historia de gentibus septentrionalibus

Strega che congiura con i demoni (da Historia de gentibus septentrionalibus, di Olaus Magnus, Roma 1555).

A tali argomentazioni, cui stava alla base l'imponente edificio della fisica aristotelica, non sembrava potesse esservi rimedio se non al costo di sconvolgere la stessa dottrina della sostanza sulla quale si basava, in parte non indifferente, l'intero costrutto teologico. Le trasformazioni sostanziali appartengono alla sfera del miracolo e, quindi, sono soltanto di competenza divina e, seppur nella Quaestio 78 della Secunda Secundae, S. Tommaso avesse posto la distinzione fra miracolo "aliquid excedens facultatem naturae" e prodigio "un qualcosa che per cause naturali sconvolge l'ordine di natura", la realtà dell'operazione magica non era mai stata pienamente riconosciuta se non come frutto dell'illusione.

In altre parole così come l'arte è la scimmia della natura, il Demonio è la scimmia di Dio e così come l'imitazione della natura può istituirsi solo sulla sfera estrinseca dell'operare, ma non su quella intrinseca dell'essere, allo stesso modo il prodigio imita il miracolo nel suo svolgersi, ma non nel suo essere. Quando poi verrà ammesso che la scena di questo mondo è illusoria e che il mondo dei sensi potrebbe non corrispondere alla vera realtà delle cose, allora il Principe di questo mondo, il Padre delle illusioni, farà della terra la palestra in cui possono avvenire tutte le più incredibili e fantastiche operazioni di illusionismo e prestidigitazione.

Ma non si ha, comunque, ancora la presunzione di affermare che tali operazioni siano reali.

Il 19 settembre 1398 la Facoltà di Teologia di Parigi pubblicava 28 articoli in cui si dimostrava la reale efficacia della magia: quella bianca o naturale (la stessa per cui Arnaldo da Villanova e Ruggero Bacone avevano combattuto affinché venisse considerata l'arte di utilizzare i segreti della natura) e quella eretica o demoniaca (l'attività dell'esercito degli adepti di Satana, coloro che a lui Puro Spirito - impossibilitato ad operare realmente sulla materia - prestavano il loro corpo).

Il Quinto libro del Formicarius di Johann Nider è interamente dedicato a questo argomento. A partire dall'esperienza sua propria e di altri inquisitori, il frate domenicano fornisce al lettore una tal congerie di exempla da lasciarlo interamente convinto che i poteri magici esistono realmente e che il fondamento teologico dei Padri parigini altro non fa che dar ragioni e basi filosofiche a tutta una serie di eventi di inconfutabile verità effettuale.

Restava soltanto il dettato contrario del Canon Episcopi in cui si dichiarava "peggiore dei pagani e degli infedeli" coloro che avessero creduto nella realtà delle operazioni magiche.

Ad abbattere questa "falsa interpretazione del Canone" ci pensa il teologo Spagnolo Alfonso Tostado il quale dichiara che essendo le Scritture molto chiare circa il "volo" e le operazioni magiche (vedi ad esempio Gesù trasferito da Satana sur più alto pinnacolo del tempio, il profeta Abacuc, Simon Mago e tutta una congerie di santi aviotrasportati) i casi sono due: O si rifiutano le Sante Scritture o si reinterpreta il Canon Episcopi. Ovviamente l'unica vera strada è la seconda, e il Tostado la imbocca con la competenza dell'esegeta, la finezza dell'ermeneuta e il rigore del sofista:

Ma si obietta che è scritto, e bisogna dirlo pubblicamente, che chi crede a tali cose perde la fede e perciò il credervi è un atto di infedeltà, mentre bisogna affermare che esse siano inganno della fantasia. Questo si riferisce proprio agli errori sopra elencati e cioè chi crede a tutte le cose affermate da quelle donne perde la fede. Esse dicevano infatti che Diana era una dea con cui vagavano di notte, perciò credere a questo è perdere la fede dato che significa credere a più di una divinità. [...] Ritenere che l'uomo possa essere trasportato dal diavolo attraverso l'aria non è credere nel diavolo e quindi allontanarsi dalla retta fede...

miniatura

La posizione della Chiesa è resa quindi omogenea e la contraddizione dottrinaria, dubbi e le incertezze sono banditi: il Canone non si limita soltanto a dichiarare eretiche le opinioni di certe scellerate donne che credono in diana, ma afferma proprio che queste si recano in ore notturne al Saba dove congiurano con il diavolo.

Siamo ormai arrivati alla fine della prima metà del Quattrocento. ricomposto il Grande Scisma d'Occidente (e quasi contemporaneamente si credette di aver risolto anche quello d'Oriente) stroncati gli ultimi focolai dell'eresia hussita e lollarda, la Chiesa ritorna ad essere l'immagine trionfante dell'unità dei fedeli; la pace di Lodi in Italia, il termine della guerra dei Cento anni per la Francia e l'Inghilterra, la riunificazione dei regni di Spagna, sono altrettanti termini di una stabilità politica che mancava da secoli; sul piano delle culture materiali si assiste ad un insospettato sviluppo dell'economia, delle tecniche produttive e del commercio, mentre su quello delle culture spirituali splende viva la luce della Renovatio delle arti, delle lettere e delle scienze.

Un'età fortunata e felice, insomma. Ma a perenne monito di chi crede di poter misurare il progresso storico sui parametri schematici dell'ordine economico, politico e sociale, ecco che proprio in quest'epoca inizia ad oscurarsi il sole della ragione.

Nel 1450 l'inquisitore generale di Carcassone, Jean Vineti, forte della tradizione di cui s'è appena discusso, afferma per al prima volta nel suo Tractatus contra daemonum invocatores che la stregoneria è una nuova, intenzionale ed autentica forma di eresia.

Sembra essere questa solo la consapevole consacrazione di una lunga ed ininterrotta teoria di fatti ed idee, ma, a ben pensarci, è proprio il ponte lanciato su di un baratro altrimenti invalicabile. Ma la teoria del frate domenicano non sarà immediatamente codificata in termini giuridici. Bisognerà attendere la fatidica data del 1484, anno in cui il cardinale genovese, Giovan Battista Cybo, divenuto papa con il nome di Innocenzo VIII, inaugura il suo primo anno di pontificato con la famigerata Bolla Summis desiderantes affectibus nella quale:

Desiderando di tutto cuore che la fede si espanda e si accresca dovunque al di sopra di tutto e che la perversità eretica sia espulsa dalla comunità dei fedeli, manifestiamo il nostro pio e santo desiderio accordando nuovi mezzi per metterlo in esecuzione ...
In verità è da poco pervenuto alle nostre orecchie - con nostra grande sofferenza - che in alcune regioni della Germania, nelle province, città, terre, paesi e vescovati di Magonza, Colonia, Treviri, Salisburgo e Brema, parecchie persone d'ambo i sessi, dimentichi della propria salvezza e allontanatisi dalla fede cattolica, non temono di darsi carnalmente ai diavoli incubi e succubi: di far morire o deperire la progenie di donne, animali, dei frutti della terraI le uve delle vigne e i frutti degli alberi ... per mezzo di incantesimi, fatture, scongiuri ed altre esecrabili pratiche magiche, eccessi, crimini e delitti ... Né temono di rinnegare con bocca sacrilega persino quella fede che hanno ricevuta con il santo battesimo, e di compiere e perpetrare moltissimi nefandi crimini ed eccessi, per istigazione del nemico del genere umano...

Sebbene gli Inquisitori di Germania siano stati inviati dal Papa, Egli si lamenta che esistano ancora molti ecclesiastici che non collaborano allo sterminio delle streghe per cui...

...volendo rimuovere ogni genere di impedimenti per i quali si potrebbe in qualunque modo ostacolare l'espletamento dell'ufficio degli inquisitori, e provvedere, come ci impone il nostro incarico, con opportuni rimedi che il flagello dell'eretica pravità non diffonda i suoi veleni a danno degli innocenti ... sia consentito agli inquisitori summenzionati [Sprenger e Kramer] di esercitare l'ufficio inquisitoriale su quelle terre, che possano procedere alla correzione, incarcerazione e punizione di quelle persone per gli eccessi e i crimini predetti, in tutto e per tutto...

Goya, Ensayos, Tentativi

Ensayos, Tentativi (da Los Caprichos di F. Goya).
 

Note

[1] San Tommaso, Summa Theolgiae; IIa, IIae q. 11 a. 3.

[2] Bartolo da Sassoferrato, Consilia seu responsa ad causas criminales recens Edita, I Cons. IV, Venetis, 1572, p. 5.

[3] N. Eymerich, F. Peña, Le manuel des Inquisiteurs, Parigi 1973, pp. 69-70.

[4] Cfr. Raul Manselli, Magia e stregoneria nel Medio Evo, Torino 1976.

[5] Bernardino da Siena, Quaresimale Senese in Novelle del '400, a cura di A.C. Borlenghi, Milano 1962.

Di Paolo Aldo Rossi in Airesis, nella sezione Il Giardino dei Magi, sono ospitati i seguenti contributi:

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Su streghe, stregoneria, inquisizione e argomenti correlati, Airesis ospita, sempre nella sezione Le Stagioni della Follia, i seguenti interventi di altri autori:

Ulteriori risorse sulla stregoneria e l'inquisizione sono reperibili sul sito di Paolo Portone: www.paoloportone.it

Articolo pubblicato sulla rivista Abstracta n. 19 - ottobre 1987, pp. 34-41, riprodotto per gentile concessione dell'autore, che ne detiene i diritti. Riproduzione vietata con qualsiasi mezzo.