Horror et amor diabolicus / 9
Il tema della tortura
Paolo Aldo Rossi - Ordinario di Storia del Pensiero Scientifico, Università di Genova
La storiografia liberale ha individuato nell'uso della tortura giudiziaria lo strumento capace di edificare e sorreggere da solo il mito della stregoneria, l'unica fonte cui far risalire le confessioni degli inquisiti e l'ossessione diabolica del tempo delle persecuzioni. Tale interpretazione non solo non è del tutto vera, ma costituisce anche il modo più sicuro di fraintendere un fenomeno molto più complesso di quanto il semplicistico schema di causa (tortura) - effetto (stregoneria) voglia lasciarci credere.
Streghe sottoposte alle prove del giuramento e dell'acqua (dal Manoscritto di Heidelberg).
Ho affermato che la mitologia dell'ossessione della stregoneria - scrive H. Trevor-Roper in Protestantesimo e trasformazione sociale - è una manifestazione della pressione sociale. In una società religiosa tale manifestazione assume la forza dell'eresia. ma prima di prendere in esame una qualsiasi eresia è opportuno chiedersi chi, in realtà, l'abbia enunciata. Furono gli stessi eretici o furono gli Inquisitori ad enunciarla al loro posto?.
La risposta di Trevor-Roper è perfettamente in linea con quella della storiografia tradizionale e di conseguenza non tiene in alcun conto l'ipotesi Murray-Runenberg-Ginsburg:
Tutti i documenti - egli dichiara - dimostrano chiaramente che la struttura della nuova mitologia è opera esclusiva degli Inquisitori stessi.
Dato che crediamo di aver sufficientemente motivato il nostro dissenso al riguardo, vale al pena di considerare l'unica vera ragione che potrebbe giustificare l'ipotesi che la stregoneria, o per meglio dire il culto di Satana, sia stata una elaborazione dell'Inquisizione (da parte nostra aggiungiamo un "in parte non indifferente" in sostituzione dell'"esclusivamente" di Ttrevor-Roper). Tale ragione è legata all'uso della tortura giudiziaria nei procedimenti penali. Già fin dai primordi dell' epoca tragica della persecuzione s'erano levate alcune voci contro la credibilità delle confessioni estorte con la tortura, ma la norma giudizi aria che impediva che si verbalizzassero tali confessioni se non quando fossero state successivamente rilasciate durante un normale interrogatorio, aveva bene o male tranquillizzato più di una coscienza.
Nel 1678, Sir Ceorge Mackenzie nel discutere le linee del diritto penale in Scozia, s'era addentrato nel problema dei processi per stregoneria ricavandone la convinzione che
questa pratica (la tortura) è stata la causa di tutte le confessioni delle streghe.
Si apre con questo una fortunata linea interpretativa del fenomeno persecutorio. Sarà, infatti, questa la strada battuta dai più eminenti fra gli storici della stregoneria europea, da W .C. Soldan, l' autore della monumentale Geschichte der Hexenprozesse, fino ad H.C. Lea, il curatore della grande raccolta documentaria che va sotto il titolo di Materials toward a History of Witchcraft. Essi affermano, infatti, che la stregoneria è figlia della tortura giudiziaria non meno di quanto lo sia delle elaborazioni dottrinarie della Scolastica. Se questo fosse del tutto vero, allora non metterebbe alcun conto occuparsi del problema della stregoneria, dato che siamo tutti disposti ad ammettere che un forte gruppo di potere possa, attraverso l'uso sistematico della violenza e del terrore intimidatorio, modificare a suo piacimento la coscienza della collettività. Al più si tratterebbe di chiedersi perché la Chiesa abbia avvertito il bisogno di verificare la sua costruzione demonologica ricorrendo alla strada sicura dell'interrogatorio con tortura. Per il resto la vicenda della stregoneria europea non avrebbe altra storia che quella della persecuzione di alcuni individui particolarmente adatti ad essere trasformati in prova vivente della bontà delle concezioni Scolastiche su Satana.
Ma, a nostro avviso, non solo questo non è del tutto vero, ma è anche il modo più sicuro per riuscire a fraintendere un fenomeno molto più complesso di quanto il semplicistico schema di causa (tortura)- effetto ( stregoneria) voglia lasciarci credere.
Nell'ipotesi Soldan-Lea v'è comunque una notevole parte di verità e cioè che l' alto Medioevo non avrebbe conosciuto la persecuzione contro le streghe perché non conosceva l'uso della tortura giudiziaria, mentre dal XIV secolo in poi si incominciano a raccogliere tutta una serie di confessioni perfettamente in linea con le concezioni Scolastiche sull'eresia e la stregoneria (infatti la famosa Bolla Ad extirpanda di Innocenzo IV del 1252, in cui si autorizza l'uso della tortura giudiziaria contro gli albigesi, provoca di lì a pochi decenni la normalizzazione di tale pratica inquisitoriale). D'altra parte ciò non è sufficiente per dichiarare che, prima della riscoperta della tortura giudiziaria, non esistesse la stregoneria, almeno nei termini in cui si è soliti definirla. In primo luogo va detto che la tortura viene legalmente autorizzata nei processi per stregoneria solo dal 1468, ossia dopo che Paolo II dichiara le pratiche demoniache "crimen exceptum". Prima di questa data, però, molte delle più famose opere di demonologia sono già state scritte e "senza l'aiuto delle confessioni delle streghe". In secondo luogo dobbiamo avvertire ancora una volta che un conto è parlare di "caccia alle streghe" e ben altro conto è parlare di stregoneria. Non faccia- mo davvero fatica a credere che senza la tortura sarebbero impensabili due secoli di persecuzione, mentre non riusciamo proprio a convincerci del fatto che sia la tortura a creare quel vasto fenomeno fatto di nevrosi collettive e di ossessionanti terrori che è la stregoneria europea del XV e XVI secolo.
Il meccanismo su cui ruota l'uso della tortura giudiziaria è assolutamente automatico. Per istituire il processo bastano delle semplici prove indiziarie (ed è grottesco che proprio oggi ci sia chi se ne meraviglia); per trasformare gli indizi in prove a carico non ci sono che due strade: la confessione dell'imputato e l'esibizione da parte dell' accusa di elementi incriminatori (prove materiali o testimoniali) assolutamente incontrovertibili. Ora, è ovvio che anche nel caso in cui non si trovino le prove materiali - il patto satanico scritto col sangue, le varie strumentazioni magiche per evocare lo Spirito del male (le formule dei Grimoire, i pentacoli, i talismani...) e gli arnesi del mestiere dei "malefici" (grasso di "bambino non battezzato, resti di membra umane, intrugli di erbe...) - la denuncia fatta contro la presunta strega non può essere lasciata cadere, a meno di ammettere il principio (sul quale ancora oggi la coscienza popolare si mostra perplessa) dell'assoluzione per insufficienza di prove.
D'altro canto non ci si deve dimenticare che l'imputazione contro una presunta strega parte sempre da una precisa denuncia proveniente da semplici cittadini e quasi mai dalla medesima autorità giudiziaria (la quale non ha in appoggio alla sua opera una vera e propria "polizia investigativa"). Oggi ci accontenteremmo delle sole prove testimoniali, tantopiù se è in gioco l'omicidio, la strage, l'attentato, intenzionale e volontario contro la salute pubblica, l'associazione a delinquere o sovversiva. Purtroppo anche il più fededegno dei testimoni può sempre lasciare qualche sospetto sulla sua sincerità e sulla lealtà del suo rapporto, e questa che stiamo considerando è un'epoca che non accetta dubbi, ma esige certezze assolute sull'eventuale colpevolezza e, di conseguenza, pretende la confessione. È a questo punto che subentra la tortura. Essa è l'unico modo per ottenere, sempre e comunque, il reo confesso.
Prima però di discutere ulteriormente della funzione svolta dalla tortura giudiziaria nell'ambito della stregoneria, pensiamo valga la pena di analizzare, sia pur con estrema concisione, i termini del pro- cedimento giudiziario quale compare nei suoi diversi aspetti in due manuali fondamentali: il Directorium inquisitorum di N. Eymerich del 1376 e il Malleus Maleficarum di J. Sprenger e H. Kramer del 1486, i quali rappresentano le punte di diamante giuridico-dottrinali del periodo del preludio persecutorio e, rispettivamente, dell'epoca della caccia alle streghe.
Nel primo di questi due testi non ci risulta che si faccia menzione della tortura. Il procedimento giudiziario è molto semplice: se qualcuno viene trovato in flagrante pratica di superstizione o eresia diabolica
deve essere considerato eretico e come tale beneficiare del perdono dei giudici a patto che si penta e accetti la penitenza che gli verrà inflitta. In caso contrario sarà consegnato come eretico impenitente al braccio secolare per subire il supplizio del rogo. Quando, invece, non si dispone di assoluta certezza circa l'uso di queste pratiche (sia che lo stregone sospetto non confessi o non si riescano a provare le accuse nei suoi confronti), ma si abbiano solo indizi, occorre valutarli con attenzione. Se essi sono tali da giustificare un forte sospetto di eresia, bisogna ottenerne il tipo di abiura prevista nel caso di sospetto grave; se gli indizi sono lievi si richiederà un' abiura per sospetto leggero. Se gli indizi non fossero però chiari e se non si avesse altra testimonianza che la voce pubblica, ci si dovrebbe accontentare di infliggere al sospetto una penitenza canonica. In caso di dubbio sul carattere ereticale delle pratiche utilizzate da qualche stregone, l'inquisitore non se ne occuperà.
A differenza di questo testo il Malleus Maleficarum non possiede né il dono della semplicità espositiva ne quello della concisione (tutta la Terza parte del volume è dedicata all'azione giudiziaria e si scandisce lungo trentacinque circostanziatissime questioni), ragioni per cui cercheremo di sintetizzarne al massimo i punti salienti.
Il processo, secondo Sprenger, può iniziare in tre diverse maniere:
Qualcuno accusa un altro del crimine di eresia e di favoreggiamento offrendosi di fornire le prove;
oppure chi denuncia, non volendo esser parte in causa (pur volendo fare il suo dovere di cristiano) rifiuta di fornire le prove; e ancora,
in città, o in paese corre voce che vi siano delle streghe per cui il giudice non procede su istanza di parte ma d'ufficio.
I testimoni devono, in ogni caso, essere almeno due, concordi e legittimi. La loro legittimità è data dalle seguenti condizioni: i malfattori non sono ammessi come testi contro la gente perbene, così come sono esclusi i servi che accusano i loro padroni, mentre gli eretici e gli stregoni non possono testimoniare a discarico, ma solo a carico. I nemici mortali dell'imputato sono teoricamente esclusi dal processo, ma in pratica non testimoniano solo quando l'accusato, prima che inizi il processo, riesce ad indovinare il nome del suo accusatore e fornisce inconfutabili prove di una insanabile inimicizia con questi. Gli astii fra donne (che come si può vedere da molti verbali sono motivi di incessanti calunnie e di innumerevoli condanne) non sono presi in alcuna considerazione in quanto non potrebbero venir catalogati fra le "inimicizie mortali". Accettate quindi le deposizioni concordanti (è detto esplicitamente che la concordanza non deve necessariamente essere specifica, ma basta che sia generica) si arresta la strega e le si comunica l'accusa. A questo punto il gioco è fatto dato che una persona arrestata, sia per l'evidenza del fatto sia per le deposizioni dei testi, o confessa il suo crimine o no. Se confessa e si pente bisogna portarla al braccio secolare perché la colpisca con l'estremo supplizio, come dice il capitolo del diritto, o la cacci in carcere a vita, secondo un altro capitolo che si riferisce alla scomunica. Se invece non confessa e continua a negare, bisogna consegnarla alla curia secolare perché sia punita con il castigo necessario. Nonostante la strada imboccata sia ormai senza sbocchi, gli Autori continuano imperterriti (per altri venticinque capitoli) a discutere tutta la possibile casistica:
Purtuttavia - essi scrivono - sia per non dare l'impressione di precipitare la sentenza, sia, soprattutto, per procedere assolutamente secondo giustizia, ci si chiede che cosa si debba fare in seguito.
Essi, difatti, si domandano se è giusto assegnare all'imputata un avvocato difensore (la risposta è affermativa), se costui debba o meno conoscere i nomi dei testi a carico (la risposta è negativa a meno che giuri di non rivelarli all' imputato), se si debba promettere salva la vita pur di ottenere la confessione (risposta affermativa, dato che, in seguito, si consiglia di sostituire il giudice che ha promesso con un altro), cosa debba fare il giudice in sede di interrogatorio ed infine come utilizzare lo strumento della tortura giudiziaria e perché. Su quest'ultimo punto essi sono estremamente espliciti e cioè affermano che senza tortura molti stregoni negherebbero gli addebiti loro fatti e dato che "la strega non deve venir condannata alla pena capitale se appunto non si dichiara tale per propria confessione" ne consegue che la tortura è lo strumento principe del giudice.
Scena dal film La visione del sabba di Marco Bellocchio. Nel film, il protagonista, in bilico tra realtà e sogno,
vive una vicenda di stregoneria del XVII secolo. Il ruolo di Mad, la "strega", è interpretato da Beatrice Dalle.
D'altro canto, essi stessi lo ammettono più volte, non è detto che sia sempre necessario ricorrere a tale pratica giudiziaria, dato che sono molti i casi in cui gli imputati confessano "de plano" i più orrendi e nefandi delitti. Per questa ragione il giudice deve cercare, ogniqualvolta gli sia possibile, di fare in modo di espletare l'indagine seguendo i normali sistemi di interrogatorio per domande e risposte, tantopiù che se ne ricava maggior soddisfazione in quanto giocando d'astuzia e mettendo in contraddizione l'imputato, si vince una emozionante sfida con Satana (il quale, come si sa, parla per bocca della strega e le fa da avvocato difensore).
Il principe del Male è infatti un logico raffinatissimo e, così come la Morte non rifiuta mai una partita a scacchi, anche Satana non è capace di evitare il tavolo della disputa filosofica. Egli sa bene che gli uomini, così come avvenne per Guido da Montefeltro, spesso lo sottovalutano e dimenticano ch'egli è un maestro di logica e dialettica. Ed è anche per questo che è sicuro di vincere. Oltretutto Satana, preso con le cattive, è testardo e resiste strenuamente alla tortura che gli esorcisti gli infliggono; allo stesso tempo sa infondere nelle sue sacerdotesse torturate una incredibile forza di sopportazione. Ma quando lo si riesce a battere sul piano della disputa logica, egli sembra provare una così lacerante vergogna che senza colpo ferire abbandona definitivamente il campo. L'esorcismo e la tortura esigono pazienza e santità, mentre l'argomentazione vincente richiede prontezza e intelligenza. Chi di noi non sceglierebbe d'esser reputato esperto nella seconda?
L'idea liberale della tortura come esclusivo ed infallibile procedimento giudiziario capace di edificare e sorreggere il mito della stregoneria, non ha mai fatto i conti con questa prospettiva che dai verbali dei processi viene alla luce con altrettanta frequenza dell'interrogatorio con tortura.
Certo non era difficile mettere alle corde delle donne ignoranti ed incolte, ma quando in queste contadine si risveglia l'astuzia atavica di Bertoldo, allora la sfida diviene esaltante e di solito sono i giudici che, sentendosi battuti, infrangono le regole del gioco e si rifugiano nella tortura.
Ma prima di arrivare a questo si comportano con un rigore investigativo estremamente scrupoloso, simile a quello del più preciso ed ordinato degli "scienziati".
Essi mettono a confronto i testimoni cercando di appianare le eventuali discordanze fra le loro versioni, analizzano con pedanteria il testo delle verbalizzazioni, ricercano con "serietà scientifica" le prove materiali del patto e, ricorrendo all'opera di "barbieri e cerusici", tentano di scoprire il marchio di Satana sul corpo delle imputate, consultano i medici su varie questioni fisiologiche e "psichiatriche"), perseguono con tenacia l'obiettivo della confessione completa e anche quando l'ottengono pretendono che l'imputato produca al riguardo delle prove irrefutabili.
La tortura è spesso l'ultima ratio ed è, di solito, provocata o dall'ostinato silenzio dell'imputato o dalle sue disarmanti ragioni. Jean Bodin vi ricorre ad esempio quando, dopo aver dato fondo alle sue raffinate tecniche di logica ed aver convinto l'imputata Jeanne d'Harvillier che, date le inoppugnabili prove a suo carico, è più ragionevole che essa confessi, si sente rispondere:
Ditemi voi che cosa io debbo confessare che lo confesserò.
Ma d'altra parte è proprio Bodin, l'indiscusso "principe della cultura francese del tardo Cinquecento", il padre della storiografia comparata e dell'economia politica, il teorico della dottrina dello Stato e il colto precursore dell'Illuminismo politico, che si trasforma in uno dei più ottusi ed accaniti persecutori delle streghe perché, come egli stesso ci racconta, ha udito con le proprie orecchie delle confessioni assolutamente spontanee; non estorte, non si dice con la tortura, ma neppure con le minacce. È a partire da personaggi della statura di questo grande giurista, fermamente convinti della realtà della "sorcellerie sabbatique" che abbiamo incominciato a dubitare dell'idea che le confessioni delle streghe fossero esclusivo prodotto della tortura: Bodin non ci sarebbe certo cascato. D'altra parte non è l'unico ad aver avuto l'esperienza delle confessioni spontanee; ricordiamo il giudice italiano Paolo Grillandi, il calvinista inglese W. Perkins, il consigliere di Stato Pierre de L' Ancre dalla parte dei demonologi e J. Wier, Reginald Scot, Ulrico Molitor da parte dei "difensori" delle streghe.
Proprio dal Discovery of Witchcraft di Reginald Scot sappiamo che in Inghilterra, dove non esisteva la pratica giudiziaria dell'interrogatorio sotto tortura, le streghe
possono essere indotte con facilità a confessare ciò che non fecero mai e che nessuno sarebbe mai in grado di fare.
Un'altra scena dal film La visione del sabba.
Queste in realtà confessarono ogni sorta di delitti e di misfatti e si vantarono di incredibili poteri, se dobbiamo credere agli esiti di migliaia di processi celebrati dal XV al XVII secolo in tutto il territorio inglese (si veda ad esempio la suddivisione dei processi per aree geografiche e la catalogazione nominativa dei condannati fatta dalla Murray e il materiale documentario riportato da Alan Macfarlane nel volume Witchcraft in Tudor and Stuart England). Inoltre il collegamento fra tortura e stregoneria non è così automatico come si suoI credere. Se la tortura fosse davvero condizione necessaria e sufficiente delle confessioni delle streghe e di conseguenza dell' ossessione diabolica, allora bisognerebbe dimostrare che la stregoneria scompare con l'abolizione della pratica della tortura giudiziaria. Il fatto è, invece, che il delitto di stregoneria scompare dal diritto penale molto prima dell'abolizione della tortura ( così come era apparso molto dopo la sua istituzione).
In Francia la stregoneria muore legalmente nel 1676 per merito di un editto di Colbert che vietava ai tribunali di accettare i processi per "sorcellerie sabbatique", mentre la tortura viene abolita in epoca rivoluzionaria. Così in Baviera: si abolisce la tortura nel 1806 e la stregoneria era scomparsa nel 1766, in Prussia le date sono rispettivamente il 1721 e il 1740. stesso discorso lo si può fare per la Svizzera, la Svezia e la Nuova Inghilterra. In Italia la Chiesa chiude con i processi per stregoneria nella seconda metà del XVII secolo, mentre mantiene la pratica del tormento fino alla fine del XVIII secolo.
In definitiva, nello stesso modo con cui abbiamo cercato di respingere gli schematismi semplificatori delle teorie che attribuiscono alla Scolastica la genesi della mitologia satanica, ugualmente rifiutiamo il mito della storiografia liberale che vuole la tortura come unica fonte delle confessioni e dell' ossessione diabolica.
Questo se non altro perché, espresse in termini tanto rigidi, sono ipotesi inutili.
Il panorama della storia non può essere disegnato all'"egiziana", ossia con tutti i suoi attori posti sotto un unico profilo e sullo stesso vettore spaziale; il quadro che ci si aspetta di vedere non è, quindi, quello dei "cartoons", in cui il mondo è completamente stilizzato e fatto di personaggi coerenti, ma improbabili; infine, pochi di noi sono disposti a considerare un libro di storia alla stregua di una cartolina illustrata, mentre quello che di solito ci si attende dalla storiografia è un racconto fatto di continuo susseguirsi di immagini in movimento, di sfondi reali che richiamano un universo fatto di cose familiari e di sensazioni conosciute, di dialoghi possibili con gli uomini del passato, di analogie culturali fra due mondi in successione o in definitiva di uno spazio umano altrettanto complesso che quello in cui viviamo, e proprio per questo vicino alla nostra sensibilità e passibile di comprensione.
Streghe sottoposte a tortura. Xilografia di anonimo tedesco.
Di Paolo Aldo Rossi in Airesis, nella sezione Il Giardino dei Magi, sono ospitati i seguenti contributi:
- Paolo Aldo Rossi, Marsilio Ficino: dalla Cristianizzazione della Magia alla Magicizzazione del Cristianesimo
- Paolo Aldo Rossi, Ut Pictura Poësis. il gioco dei Tarocchi fra Ermetismo e Teatro della Memoria
- Paolo Aldo Rossi, L'utopia rosacrociana nell'età di Bacone e di Cartesio
Nella sezione Le Stagioni della Follia, è ospitata la serie completa di interventi da titolo Horror et Amor Diabolicus, dedicata al fenomeno della stregoneria tra medioevo e rinascimento:
- Paolo Aldo Rossi, Horror et amor diabolicus / 1. Le fantasie psicopatiche delle streghe
- Paolo Aldo Rossi, Horror et amor diabolicus / 2. L'unguento per volare al sabba
- Paolo Aldo Rossi, Horror et amor diabolicus / 3. I tempi della tolleranza
- Paolo Aldo Rossi, Horror et amor diabolicus / 4. Il prologo della repressione
- Paolo Aldo Rossi, Horror et amor diabolicus / 5. L'inizio del dramma persecutorio
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- Paolo Aldo Rossi, Horror et amor diabolicus / 9. Il tema della tortura
Nella sezione I Labirinti della Ragione, Airesis ospita inoltre i seguenti interventi:
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Nella sezione Recensioni sono inoltre recensiti i seguenti testi, scritti o curati da Paolo Aldo Rossi:
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Ulteriori risorse sulla stregoneria e l'inquisizione sono reperibili sul sito di Paolo Portone: www.paoloportone.it
Articolo pubblicato sulla rivista Abstracta n. 27 - giugno 1988, pp. 31-37, riprodotto per gentile concessione dell'autore, che ne detiene i diritti. Riproduzione vietata con qualsiasi mezzo.